OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER I CED 25 MAGGIO 2008

Obblighi antiriciclaggio per i CED: identificazione e registrazione entro il 25 maggio 2008

Con la risposta n. 28 del 26 luglio 2007 l’Ufficio Italiano Cambi chiarisce che i CED e gli altri operatori contabili non iscritti agli Albi sono tenuti ad identificare e registrare i clienti acquisiti anteriormente al 25 maggio 2007 nell’archivio unico entro il 25 maggio 2008.

I soggetti interessati alla disposizione dell’UIC sono coloro i quali, pur non essendo iscritti agli Albi, sono comunque chiamati ad assolvere gli obblighi antiriciclaggio dal 25 maggio 2007, ai sensi del D.M. n. 60 10/04/2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10/05/2007, ovvero ogni soggetto “che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi.”.

Quindi i soggetti sopra citati, tenuti ad applicare le disposizioni antiriciclaggio, dovranno:

  • Identificare i clienti acquisiti dopo il 25 maggio 2007 a partire dalla data di conferimento dell’incarico, mentre la registrazione dovrà essere effettuata entro i 30 giorni successivi.
  • Identificare i clienti acquisiti prima del 25 maggio 2007 i quali conferiscono un nuovo incarico al professionista entro la data di accettazione del nuovo incarico, mentre la registrazione dei dati dovrà essere effettuata entro i 30 giorni successivi.
  • Identificare e registrare i clienti acquisiti prima del 25 maggio 2007 i quali continuano a conferire incarichi entro il 25 maggio 2008.

Non si dovranno identificare né registrare i vecchi clienti non più tali alla data del 25 maggio 2008.

Si ricorda che l’obbligo di identificare il cliente scatta per quegli operatori contabili o professionisti che forniscono prestazioni che hanno ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a € 12.500 , ovvero per valore indeterminato o non determinabile.

Il chiarimento dell’UIC precisa inoltre che il codice per effettuare segnalazioni di operazioni sospette utilizzabile dai nuovi soggetti è lo stesso dei ragionieri e periti commerciali: codice n. 24.

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