NOVITA' DLG. N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007

Il 25 maggio 2008, per CED, Associazioni di Categoria e CAF è scaduto il termine per adempiere agli obblighi  imposti dalla normativa antiriciclaggio relativamente ai clienti acquisiti anteriormente al 25 maggio 2007. Questi soggetti, tra gli ultimi ad essere inclusi tra i destinatari della normativa, hanno beneficiato di un periodo transitorio per l’adeguamento al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007.

Ci proponiamo ora di ripercorrere sinteticamente le disposizioni in vigore, per fornire una sorta di check-list sulle conoscenze e sugli adempimenti relativi ad una materia tanto immediata nelle finalità quanto dibattuta dal punto di vista operativo.

Molte sono le novità entrate in vigore con l’approvazione del D.Lgs 231/2007, che ha recepito la Direttiva Europea 2005/60/CE (Terza Direttiva), a partire dalla previsione di un sistema normativo più organico, che se da una parte impone l’adeguata verifica della clientela, dall’altra introduce il principio di proporzionalità (art. 3 commi 3 e 4 del D.Lgs 231/2007), definito sia dalle caratteristiche del cliente, sia da quelle del soggetto destinatario e dalle prestazioni effettuate (obblighi ordinari, semplificati o rafforzati).

L’adeguata verifica della clientela, prevista nei casi in cui ci sia affidamento di mandato o compimento di operazioni che comportino trasmissione di mezzi di pagamento superiori a euro 15.000 o di valore indeterminato o non determinabile, consiste in primo luogo nell’identificazione del cliente o di chi lo rappresenta (in forma cartacea o informatica), entro 30 giorni dalla data dell’incarico o dell’operazione.

Ma gli adempimenti legati all’adeguata verifica non si concludono con la semplice identificazione ma impongono lo svolgimento di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale, ovvero un monitoraggio sulla natura delle attività e delle operazioni svolte dal cliente, e la parallela conservazione dei documenti, delle registrazioni e delle scritture per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale (art. 36 comma 1 D.Lgs 231/2007).
Gli adempimenti legati all’adeguata verifica ed alla successiva annotazione dei dati nel Registro della Clientela o Archivio Unico Informatico vengono meno quando l’operazione consiste nello svolgimento di mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell’ art. 12 comma 3 D.Lgs 231/2007.

A quest’ultima disposizione fa riferimento chi afferma che chiunque presta servizi di consulenza ed assistenza in materia di lavoro sia escluso dagli obblighi antiriciclaggio.
La norma, rimandando alla Legge 12/1979,  riguarda esclusivamente gli adempimenti relativi alla compilazione delle buste paga ed ai calcoli relativi ai contributi obbligatori, se viene invece prestata consulenza, inerente per esempio al piano di assunzioni del personale, si dovrà provvedere l’adeguamento alle normative antiriciclaggio.

Altre importanti previsioni legislative del D.Lgs 231/2007 riguardano la riduzione del limite per i trasferimenti di denaro contante; la norma prevede, a partire dal 30 aprile 2008, l’obbligo di comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze le violazioni al divieto di utilizzo e trasferimento di denaro contante, libretti bancari/postali o titoli al portare per un valore superiore a euro 5.000 (precedentemente il limite era di euro 12.500), entro 30 giorni dalla data di venuta a conoscenza del fatto.
Restano peraltro confermate le disposizioni relative alle cosiddette “operazioni frazionate”, unitarie sotto il profilo economico ed effettuate in momenti diversi ma in un lasso di tempo di 7 giorni, attuate al fine di eludere il divieto di trasferimento di importi superiori a euro 5.000.

Sempre ai fini della rintracciabilità dei trasferimenti di denaro, dal 30 aprile 2008 è in vigore l’ormai nota disposizione che prevede l’obbligo di inserire la dicitura “non trasferibile” su tutti gli assegni con importo superiore a euro 5.000, per quanto riguarda invece gli assegni emessi in forma libera (ovvero senza la dicitura “non trasferibile”) su richiesta del correntista, essi dovranno riportare il codice fiscale del girante, pena la nullità (art. 49 comma 10 D.Lgs 231/2007).

Ricordiamo infine l’art. 8 del D.M. 141/2006, dedicato al rapporto tra normativa antiriciclaggio e disciplina della Privacy, che impone l’obbligo di aggiornare le informative per la privacy, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, evidenziando che i dati forniti verranno utilizzati anche in relazione all’adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

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