ADEMPIMENTI PER I CED

Adempimenti antiriciclaggio per Ced, Associazioni di Categoria e Caf

Il decreto correttivo n. 60 del 10 aprile 2007, che modifica il DM del 3 febbraio 2006 n. 141 ed adegua la disciplina Antiriciclaggio alle modifiche apportate dalla legge n. 29/2006 al provvedimento di recepimento della seconda direttiva comunitaria, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 Maggio 2007.

Il regolamento, che doveva essere approvato entro il 31 ottobre 2006, prevede l’estensione degli obblighi di:
- identificazione dei clienti;
- attivazione dell’archivio unico informatico (registrazione delle prestazioni);
- segnalazione di operazioni sospette all’Ufficio italiano Cambi;
ai soggetti che esercitano attività con codice 74.12.C. (“servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi”), ai Centri Elaborazione Dati con codice 72.30.0 (elaborazione e registrazione elettronica dei dati), e quindi anche alle associazioni di categoria che prestano servizi di assistenza contabile ed ai Centri di Assistenza Fiscale.

Gli obblighi di identificazione dei clienti e di registrazione delle prestazioni nell’archivio unico per i nuovi soggetti inclusi nel dispositivo di legge, decorreranno a partire dall’entrata in vigore del decreto correttivo, ovvero dal 25 maggio 2007.

La relazione di accompagnamento predisposta dal Ministero, evidenzia come gli obblighi relativi all’antiriciclaggio siano diretti ai soli soggetti che esercitano le suddette attività in “modo professionale”; in tal modo vengono esclusi dalla nuova normativa coloro che si occupano solo occasionalmente di contabilità e tributi, ovvero coloro che si limitano alla redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali (modelli Unico e dichiarazioni 730, modelli 770, dichiarazioni IVA, ICI, …) anche se l’importo delle imposte supera la soglia dei 12.500 euro.
La ratio della semplificazione si spiega con il fatto che, un’eventuale trascrizione delle prestazioni di invio telematico nell’archivio unico informatico rappresenterebbe un duplicato delle informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione. Quindi per chi si occupa della sola compilazione e trasmissione dei dichiarativi, ma non di consulenza al cliente, rimane esclusivamente l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

Per quanto riguarda poi i rapporti tra i Centri Elaborazione Dati e professionisti iscritti all’Albo, l’Ufficio Italiano Cambi chiarisce i termini dei doveri di identificazione, sottolineando che il centro elaborazione dati, che si occupa della tenuta della contabilità, dovrà identificare e registrare il cliente relativamente l’incarico svolto, mentre il professionista dovrà considerare a quale dei due soggetti, centro elaborazione dati o cliente, egli fornisce la consulenza, indipendentemente dai termini della fatturazione.

Riportiamo di seguito i quattro articoli che compongono il testo del DECRETO 10 aprile 2007, n. 60.

“Regolamento per l'adeguamento del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, recante disposizioni in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, societa' di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, alle disposizioni dell'articolo 21 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005), che ha modificato il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56.”

Art. 1. Definizione di libero professionista
All'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) "libero professionista": uno dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere s), s)bis e t) del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, anche quando svolge l'attività professionale in forma societaria o associativa;».

Art. 2. Destinatari
All'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente lettera:
«b-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale attivita' in materia di contabilita' e tributi.».

Art. 3. Estensione degli indici di anomalia di operazioni sospette
All'articolo 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il presente regolamento si applica altresi' alle societa' di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle quali si estendono tutte le disposizioni previste di seguito per i liberi professionisti.».

Art. 4. Attivita' di redazione e di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali
All'articolo 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. L'attivita' di redazione e di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali non costituisce prestazione professionale ai sensi del presente regolamento e pertanto non da' luogo agli adempimenti di cui agli articoli 3 e 5. Rimane fermo l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'articolo 9.».

 

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