ACCORDI DETASSAZIONE 2014

Detassazione degli incrementi di produttività nell’anno 2014: Assoced, LAIT ed UGL Terziario rinnovano l’accordo

Il 18 luglio 2014 ASSOCED, LAIT ed UGL TERZIARIO hanno rinnovato l’accordo quadro per la detassazione delle componenti accessorie delle retribuzioni, corrisposte in relazione ad incrementi di produttività.
L’intesa definisce un modello di accordo per la contrattazione di secondo livello, che dovrà essere necessariamente recepito a livello territoriale.
Gli accordi territoriali permetteranno l’attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di imposta sostitutiva del 10%, nel limite massimo di euro 3.000,00 lordi sugli elementi salariali (lavoro festivo, lavoro straordinario notturno, lavoro supplementare, premi di rendimento o produttività, quote retributive ed eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione di particolari sistemi orari adottati dall’azienda …) corrisposti ai dipendenti dei Centri Elaborazione Dati, delle società tra professionisti, costituite ai sensi dell'art. 10, L. n. 183/2011, degli studi di professionisti non organizzati in ordini e collegi e delle agenzie di servizi per il disbrigo di pratiche amministrative che applicano il relativo CCNL sottoscritto da ASSOCED-LAIT e UGL Terziario.
Il datore di lavoro, per poter applicare la detassazione, dovrà semplicemente accertarsi che sia stato sottoscritto a livello territoriale l’accordo attuativo dell’accordo quadro nazionale.

Requisiti per l’applicazione dell’accordo di detassazione
Possono recepire l’accordo territoriale per la detassazione le aziende che:

  • Operano nei seguenti comparti: Centri Elaborazione Dati, società tra professionisti, costituite ai sensi dell'art. 10, L. n. 183/2011, studi di professionisti non organizzati in ordini e collegi, agenzie di servizi per il disbrigo di pratiche amministrative.
  • Applicano il CCNL sottoscritto da ASSOCED, LAIT ed UGL Terziario
  • Hanno erogato componenti accessorie della retribuzione riconducibili ad attività in grado di generare incrementi di produttività.

A seguito dell’applicazione dell’accordo territoriale, il datore di lavoro dovrà:

  • Comunicare per iscritto l’applicazione dell’accordo territoriale e quindi dei benefici fiscali alle RSU, o in assenza, ai dipendenti interessati.
  • Comunicare per iscritto l’applicazione dell’accordo territoriale e quindi dei benefici fiscali all’Ente Bilaterale - EBCE ai fini istituzionali di osservatorio.

 

 

ACCORDI TERRITORIALI
1   Abruzzo
2   Basilicata
3   Calabria
4   Campania
5   Emilia-Romagna
6   Friuli-Venezia Giulia
7   Lazio
8   Liguria
9   Lombardia
10 Marche
11 Molise
12 Piemonte
13 Puglia
14 Sardegna
15 Sicilia
16 Toscana
17 Trentino-Alto Adige
18 Umbria
19 Valle d'Aosta
20 Veneto
   

        
Treviso — Accordo territoriale detassazione  provincia di Treviso sottoscritto il 06-08-2014
VeneziaAccordo territoriale detassazione  provincia di Venezia sottoscritto il 06-08-2014
      

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