Con il D.L. n. 78 del 1° luglio 2009, convertito in Legge n. 102 del 3 agosto 2009, è stata introdotta una nuova disciplina in materia di utilizzo in compensazione dei crediti IVA.
A partire dal 1° gennaio 2010, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione “orizzontale” crediti superiori a 15.000 euro dovranno presentare la dichiarazione IVA completa di VISTO di CONFORMITA’ apposto da uno dei soggetti abilitati, di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997.
Il visto di conformità attesta la corrispondenza tra i dati esposti nel modello, le risultanze della relativa documentazione e le norme in materia, la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, e la conformità tra i dati riportati in dichiarazione e le risultanze delle scritture contabili.
N.B.: E' oppinione diffusa che tutti i Caf possano opporre il viso di conformità per la compensazione IVA, mentre tale possibilità è riservata ESCLUSIVAMENTE ai Caf Imprese.
N.B.: I Caf dipendenti sono esclusivamente chiamati all'assistenza fiscale di dipendenti e pensionati (730).
Non possono assolutamente svolgere alcuna attività di assistenza fiscale a favore dell'impresa.
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